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L’assicurazione è obbligata a risarcire i danni, anche se la copertura è esclusa dalla polizza

Il Tribunale di Torino ha affermato che l’Assicurazione risponde dei danni subiti dagli assicurati anche se una clausola contrattuale limita la responsabilità della Compagnia Assicurativa per determinati tipi di danni, quando, tenuto conto dell’oggetto della polizza e del bene assicurato, l’esclusione di copertura di quei danni è discordante con l’oggetto stesso del contratto.

IL CASO

I consumatori, difesi dalla sottoscritta, erano proprietari di due villette ubicate in una località montana, e stipulavano con una Compagnia assicurativa due

polizze, con le quali intendevano assicurare i due rispettivi immobili dai danni derivanti da eventi atmosferici.

La Compagnia assicurativa in questione, infatti, faceva sottoscrivere ai signori un contratto di assicurazione avente ad oggetto proprio la copertura di danni causati da agenti atmosferici, tra i quali figuravano vari eventi naturali quali pioggia, grandine, bufere, nevicate, ecc.

Qualche tempo dopo, durante l’inverno, la località dove erano situati gli immobili in questione veniva colpita da una forte nevicata. In conseguenza di ciò, le villette subivano ingenti danni, derivanti dalla rottura dei tetti ed i proprietari provvedevano a denunciare il sinistro alla Compagnia assicurativa, chiedendo il ristoro dei danni subiti in virtù delle polizze sottoscritte.

A quel punto, l’Assicurazione contestava l’operatività della polizza, ritenendo che i danni verificatisi non rientrassero nella copertura assicurativa.

Difatti, a ben vedere una clausola contrattuale escludeva la risarcibilità di alcuni danni (c.d.“danni da bagnamento”) derivanti dalla rottura dei tetti, quando tale rottura fosse stata causata dalla neve, prevedendo l’operare della polizza solo quando la rottura dei tetti fosse stata causata da precipitazioni di altra natura, per es. grandine.

Appariva evidente l’incongruenza della clausola contrattuale invocata dalla Assicurazione con l’oggetto del contratto di assicurazione stipulato, volto a assicurare il bene in generale da eventi atmosferici.

Tale incongruenza è stata dimostrata davanti al Tribunale nel giudizio intrapreso dai consumatori per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

LA SENTENZA

Il Tribunale di Torino ha ritenuto che la clausola in parola non potesse operare nel caso di specie e che quindi gli attori avessero diritto ad ottenere il ristoro dei danni da parte dell’Assicurazione.

Il giudice, difatti, ha affermato chetenuto conto del contesto in cui gli immobili si trovavano, ossia in montagna, dove le precipitazioni hanno prevalentemente carattere nevoso, una clausola contrattuale che escluda la risarcibilità dei danni causati da neve e gelo, comporta una limitazione eccessiva della responsabilità dell’assicuratore, tanto da rendere difficilmente operante la polizza in questione.

La clausola in parola, quindi, non poteva operare nei confronti dei titolari della polizza e ciò per due motivi:

a.- la clausola può essere considerata vessatoria, e dunque nulla in base alla disciplina prevista dal Codice del Consumo: viene considerata vessatoria in quanto determina a carico del consumatore un significativo squilibrio di diritti e obblighi derivanti dal contratto;

b.- in ogni caso, essendo predisposta dall’Assicurazione, deve essere considerata inefficace, in quanto a mente dell’art. 1341 del Codice civile la stessa avrebbe dovuto essere approvata specificatamente per iscritto dagli assicurati (cioè con un richiamo esplicito solo a quella condizione del contratto).

In ragione di ciò, l’Assicurazione era tenuta a risarcire i danni subiti dagli assicurati.